PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I professori incaricati esterni rimasti in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, sono inquadrati nel ruolo dei professori incaricati come figura ad esaurimento fino al raggiungimento dell'età pensionabile di settanta anni.
      2. I professori incaricati esterni, per tutto quanto non diversamente previsto nella normativa relativa alla docenza universitaria, sono soggetti agli stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori associati di ruolo e si applicano ad essi in particolare le disposizioni della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. I professori incaricati che partecipano a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere prove didattiche.
      3. Il trattamento economico dei professori incaricati esterni è pari al 90 per cento di quello spettante ai professori associati di ruolo con pari anzianità nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo per coloro che optano per il regime a tempo pieno previsto dal quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1o ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, come sostituito dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'anzianità di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico. Ai fini del trattamento economico, ai professori incaricati esterni è riconosciuta, a decorrere dal 1o gennaio 1994, l'eventuale differenza tra la retribuzione spettante ai sensi del primo periodo

 

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del presente comma e quella effettivamente percepita.
      4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 sono posti a carico dei bilanci delle università interessate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente.